La Valutazione del Rischio Bellico è disciplinata dalla Legge 177/2012 recante “Modifiche al Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici”, obbliga il CSP (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione) ad eseguire la valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nonché la valutazione del rischio di esplosione che possa derivare dall’innesco accidentale di ordigni esplosivi residuati bellici.
La valutazione del rischio bellico diventa documento di fondamentale importanza e deve essere eseguito preferibilmente in fase di progettazione delle opere principali.
Le fasi che compongono la Valutazione del Rischio bellico, sono:
ANALISI DOCUMENTALE – basandosi sul progetto fornito dalla committenza, analizzando le varie procedure esecutive per la realizzazione dell’opera e dei luoghi, al fine di determinare il tipo di garanzia necessaria sotto il profilo bellico;
SOPRALLUOGO – necessario per la conoscenza dei luoghi e la verifica di eventuali problematiche presenti come ad ad esempio la presenza di manufatti, zone urbanizzate, densità vegetativa, ecc.;
L’OMESSA VALUTAZIONE DEL RISCHIO BELLICO è equiparabile ad un ERRORE progettuale, con il relativo profilo di responsabilità civile e penale.
Il RUP altresì ha un profilo di responsabilità oggettiva se appalta un’area con vizi derivati da ordigni bellici.